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Consorzio di Meda - Baita di Meda

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Regolamento

 

 

 

 

Regolamento per l'uso della Baita di Meda.

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso della baita denominata di Meda, di proprietà dei soci del Consorzio di Meda e gestito
direttamente dall'ente che provvede a proprie spese alla manutenzione dell'immobile in modo d'assicurare un buon aspetto e un buono stato alla costruzione.


Art. 1
L'immobile potrà essere dato in uso a soci del Consorzio di Meda che presentino formale domanda. Per soci si intendono tutti i proprietari e tutti i membri dell'Associazione Terrazzani di Zoanno.
L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica facente parte dei soci del Consorzio di Meda che si assume conseguenti responsabilità ed
oneri.

Art. 2
Il periodo richiesto non può essere superiore a giorni 7 (sette), rinnovabili in assenza di altre domande.

Art. 3
All'atto della concessione il richiedente versa anticipatamente una quota di € 10,00=/giorno, salvo quanto previsto al comma successivo.
E’ ammesso l’uso della struttura anche per una sola giornata, senza pernottamento, avverso il pagamento di una quota fissa di € 5,00=giorno/persona, salva l’osservanza di ogni altra condizione prevista dal presente regolamento ed escluse le manifestazioni didattiche e di interesse pubblico, per le quali l’uso è gratuito previa autorizzazione.
Contestualmente il richiedente firmerà una dichiarazione con la quale si accettano le condizioni del
presente regolamento, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, ritirerà le chiavi della baita.
Nella giornata di accesso, l’incaricato del Consorzio consegna la chiave a chi ne fa domanda, tiene un libro dove iscrive il nome del responsabile al quale ha consegnato la chiave, il n. di persone previste e annota il giorno o i giorni di utilizzo e ne riscuote le tariffe stabilite.

Art. 4
L'Amministrazione si impegna a consegnare in ordine l'immobile con le attrezzature di base come da inventario, nonché gli spazi esterni.
Il richiedente si impegna a mantenere in perfetto stato l'edificio, nell'intesa che qualsiasi danno alla struttura o alle attrezzature verrà addebitato.
Il costo delle riparazioni verrà maggiorato del 30%rispetto a quanto risultante dalle relative fatture, per le spese dell'Amministrazione.

Art. 5
Nessun impegno è assunto dall'Amministrazione per la fornitura di generi alimentari e bevande, di biancheria.

Art. 6
I rifiuti solidi urbani non combustibili dovranno essere raccolti in appositi sacchi ed a cura del soggiornante trasportati fino al più vicino punto di raccolta. La non ottemperanza a quanto esposto nel presente articolo sarà sanzionata a norma di legge.

Art. 7
Prima di partire sarà cura del richiedente provvedere alla pulizia della baita in modo che chi verrà dopo possa trovare sempre un luogo accogliente e pulito.

Art. 8
Al momento di lasciare la struttura si deve controllare che porte e finestre siano ben chiuse, così come si dovrà controllare di aver chiuso i rubinetti dell'acqua. Le chiavi della baita dovranno essere tempestivamente riconsegnate come da istruzioni ricevute all’atto della prenotazione.

Art. 9
Gli introiti derivanti dalla concessione in uso della baita saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria della baita.

Art. 10
E' vietato fumare all'interno della baita.

Art. 11
Nella baita esiste una riserva di legna e sarà cura di chi ne usufruisce fare in modo di portarne una quantità pari a quella consumata.