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Nel Luglio del 1992, per evitare di essere trasformato in "Ente Morale", e dunque perdere la propria indipendenza , venendo sottoposto al controllo della regione Lombardia, l'Ente dei Terrazzani si è dotato di uno statuto ufficiale, che ne specifica funzioni e proprietà. Proprio per questo chiunque è intenzionato a donare delle proprietà all'Ente, non può lasciarle in eredità, ma deve compiere un vero atto di vendita, sebbene in forma simbolica. |
Repertorio n° 23596 REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentonovantadue il giorno venticinque del mese di luglio 25 - 7 - 1992 In Pontedi Legno, piazza Europa, nel Condominio Euro Residence.
Avanti a me Pozzati Dr. Ruggero Notaio con sede in Desenzano del Garda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, senza l'assistenza di testimoni poiché gli infrascritti comparenti, avendo i requisiti di legge, vi hanno, col mio consenso, concordemente ed espressamente rinunciato, sono personalmente presenti i Signori:
Detti comparenti, delle cui identità pesonali io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano tra loro quanto segue: PREMESSO
CIO' PREMESSO STATUTOART. 1 L'Associazione è denominata "Ente Autonomo Terrazzani di Zoanno". ART. 2 Essa ha sede nel Comune di Ponte di Legno, Frazione Zoanno, in Via S. Giovanni n. 110, nei locali dell'ex caseificio. ART. 3 L'Associazione ha per scopo l'attuazione di iniziative di interesse sociale quali la realizzazione di opere di interes se collettivo e il sostenimento delle relative spese; l'in cremento dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame; la gestione del caseificio sociale; l'assistenza degli anziani e dei socialmente bisognosi; lo sviluppo dell'istruzione e della cultura dei giovani bisognosi e meritevoli; il rilevamento delle necessità della frazione di Zoanno proponendo la soluzione a problemi di ogni tipo relativi alla frazione medesima quali la viabilità, le fognature, i piani regolatori, l'edilizia pubblica e privata, proponendo altresì il candidato alle elezioni comunali che rappresenti la frazione nel consiglio Comunale; la cooperazione con la Parrocchia di Ponte di Legno per il funzionamento della Chiesa di Zoanno. Il suddetto scopo viene conseguito mediante l'impiego della rendita ricavata dalla coltivazione e dal godimento dei terreni, pascoli, boschi, fabbricati e altri beni di proprietà dell'Associazione. ART. 4 Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, dalla relativa rendita e dagli e ventuali contributi annuali che l'assemblea ha la facoltà di chiedere agli associati. Sono di proprietà della Associazione e sono amministrati dalla stessa gli immobili in calce meglio descritti. I beni dell'Associazione sono indivisibili i beni immobili possono essere permutati o venduti con l'obbligo di reinve stire il prezzo nell'acquisto di beni immobili o nel miglioramento e restauro degli immobili dell'Associazione. ART. 5 L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo . ART. 6 Associati sono le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione purchè residenti effettivamente e continuativamente nella frazione di Zoanno da almeno dieci anni e purchè iscritti nelle liste elettorali della frazione medesima e muniti dei diritti elettorali, nonchè i loro coniugi dal giorno del matrimonio. Gli associati che non avranno presentato le proprie dimissioni per iscritto entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo. ART. 7 Gli associati avranno diritto di usufruire dei beni e delle opere realizzate dall'Associazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea. ART. 8 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità, eventuale morosità, esclusione dalle liste elettorali e interdizione dai pubblici uffici; l'indegnità viene sancita dall'assemblea degli associati, la morosità viene dichiarata dal Consiglio. Decadono dal diritto di essere membri dell'Associazione coloro che si allontanano dalla frazione di Zoanno per più di due anni stabilendo altrove famiglia e la sede principale dei loro affari e interessi, ovvero che hanno trasferito altrove la legale loro residenza. Rientrando però questi stabilmente nel paese, riacquistano ogni diritto se ne fanno richiesta. AMMINISTRAZIONEART. 9 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve dare comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Nel caso che vengano a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione che deve essere approvata alla prima Assemblea annuale. In caso di mancata convalida l'Assemblea provvede alla sostituzione del Consigliere mancante. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. ART. 10 L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'elezione del Presidente precederà quella degli altri membri del Consiglio. Il Presidente sceglie tra gli altri quattro membri del Consiglio di Amministrazine il segretario. Il Presidente del Consiglio può non essere membro dell'Associazione e può risiedere altrove. In caso di decesso o di dimissioni del Presidente l'Assemblea deve essere immediatamente convocata per la sua sostituzione. Nessun compenso è dovuto agli amministratori per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio. ART. 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su opportuno libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 12 Il Consiglio è investito dei poteri di amministrazione ordinaria dell'Associazione, nonchè, solo nei casi di urgenza, dei poteri di straordinaria amministrazione, ma in tali casi l'operato del Consiglio deve essere ratificato dall'Assemblea che il Consiglio deve convocare entro 8 (otto) giorni dalla delibera presa. Esso procede alla compilazione del bilancio e alla presentazione all'Assemblea. ART. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e procede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. ASSEMBLEEART. 14 Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno che dovrà pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei medesimi. L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati. ART. 15 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale obbligo degli associati di versare all'Associazione un contributo annuo in denaro e sulla misura dello stesso, con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e col voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera sul compimento degli atti di gestione straordinaria dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibe razione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e col voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera circa la modificazione dello statuto con la presenza di almeno due terzi degli asso ciati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera altresì sullo Scioglimento e liquidazione dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 18 dello statuto. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera con voto palese. La nomina dei consiglieri, l'azione di responsabilità nei loro confronti e l'esclusione degli associati viene deliberata per votazione segreta. Gli associati possono farsi rappresentare da altri, anche se membri del Consiglio, a favore dei quali non è però ammessa la delega per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri. In ogni caso ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati iscritti da almeno un mese. ART. 16 Per atti di straordinaria amministrazione si intendono: gli acquisti e le vendite immobiliari; la concessione di diritti reali di garanzia e diritti personali di godimento , superiori a tre anni; le ristrutturazioni immobiliari; le elargizioni sia a privati che ad enti; i prestiti agli associati; gli impegni di spesa e gli investimenti per somme superiori ad 1/10 (un decimo) delle eccedenze attive di bilancio: il rilevamento delle necessità della frazione di Zoanno, proponendo la soluzione a problemi di ogni tipo relativi alla frazione medesima quali la viabilità, le fognature, i piani regolatori, l'edilizia pubblica e privata, proponendo altresì il candidato che rappresenta la frazione nel Consiglio Comunale. ART. 17 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio: in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. SCIOGLIMENTOART. 18 Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati; contestualmente e con la stessa maggioranza l'assemblea delibera circa la divisione del patrimonio dell'Associazione fra gli associati o la eventuale devoluzione dello stesso ad Enti aventi scopi analoghi. CONTROVERSIEART. 19 Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro per ciascuna delle parti in contrasto e nel caso esse siano in numero pari, da un arbitro nominato dagli arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Brescia. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. ART. 20 L'Associazione deve tenere:
L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica sino alla prima assemblea degli associati.
Elenco delle Proprietà[...]
Il presente atto verrà trascritto a favore dell'Ente Autonomo Terrazzani di Zoanno e vo1turato presso l'UTE per tutti gli immobili che non siano già intestati esclusivamente all' Ente stesso.
F. to Rossi Pier Luigi |